Trento, 18 febbraio 2004 
            DISEGNO DI LEGGE 
”NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO” 
		 
		RELAZIONE 
		Il Governo prima ed il Parlamento poi, rispettivamente con  il D.L. 269/2003 e la legge di conversione definitiva 326/2003, hanno approvato  in via definitiva l’ennesimo condono edilizio, con il quale si sanano abusi di  rilevante entità e si prevede perfino la possibilità, di sanare anche  occupazioni a fini edificatori di aree demaniali. 
		L’obiettivo esplicito, al di là del dichiarato intento di  reprimere l’abusivismo edilizio, riqualificare l’azione urbanistica, ambientale  e paesaggistica è quello di “fare cassa”, trovare cioè nuove risorse  finanziarie, senza ricorrere a nuove tasse. Non a caso tale disposizione non si  colloca nel contesto di una legge di revisione della disciplina urbanistica, ma  in un decreto legge che ha per titolo “Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. 
		E’ noto che in sede comunitaria è stata ripetutamente  censurata tale strategia economico-finanziaria e fiscale per l’aggiustamento  dei conti pubblici; si tratta di una politica incerta quanto ai risultati, e  che corre il rischio di vedere, nei prossimi anni, condoni che si susseguono a  raffica, reiterando peraltro quanto già si è visto sul piano della lotta  all’evasione ed elusione fiscale. 
		Sotto il profilo propriamente urbanistico, invece, i condoni  rappresentano la negazione di qualsiasi principio di ordinato svolgimento  dell’attività edilizia. Sono responsabili del perdurare nel nostro paese di  enormi disastri ambientali e paesaggistici: la distruzione di aree  archeologiche, la cementificazione di litorali marini, ma anche l’inquinamento  di suolo e sottosuolo con scarichi abusivi laddove sono state edificate  abitazioni e complessi turistici in assenza di reti fognarie o idriche  adeguate. Per non parlare, in alcune realtà, di edificazione senza il rispetto  delle norme antisismiche, con le conseguenze drammatiche, sotto gli occhi di  tutti, ogni volta che si registra una scossa tellurica. 
		In Trentino – ed anche in altre Regioni ove da molti anni  vige una tradizione di maggior rigore sotto il profilo della legislazione  urbanistica ed ambientale – non si registrano, fortunatamente, casi eclatanti  di abusivismo edilizio. E ciò grazie anche ad una scarsa propensione per norme  di sanatoria “una tantum”. La vigente legislazione provinciale, peraltro  costantemente adeguata alle esigenze della trasformazione urbanistica ed  edilizia del territorio, prevede già dei correttivi per sanare eventuali  difformità edificatorie rispetto alle autorizzazioni concesse e, nel corso  degli anni, è stato fatto un notevole sforzo, soprattutto dalle amministrazioni  locali, per supportare adeguatamente l’applicazione concreta delle norme. 
		Inoltre si può tranquillamente affermare che il costante  aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali ed il processo reale di  partecipazione popolare nella fase di approvazione hanno finito per adeguare  sempre più i piani regolatori comunali alle reali esigenze edificatorie delle  singole realtà comunali. 
		Recepire ora passivamente norme di sanatoria (in una realtà  economico-finanziaria provinciale che non risente particolarmente dell’  esigenza di fare cassa per ripianare debiti) espone al rischio di favorire  proprio quelle persone che eludendo o semplicemente non tenendo in alcun conto  normative sufficientemente flessibili, hanno scelto di operare in totale o  parziale dispregio delle regole che la stragrande maggioranza dei cittadini  rispetta. 
		Non a caso diverse amministrazioni comunali, soprattutto fra  quelle che in questi anni hanno fatto il massimo sforzo per contrastare spinte  speculative e regolare l’attività edilizia secondo esigenze reali della  popolazione, hanno protestato vivacemente contro l’ennesimo condono edilizio.  Esse ritengono, giustamente, che il modesto apporto all’erario derivante dal  gettito del condono, verrà quasi sicuramente assorbito in futuro da nuovi oneri  non previsti per adeguare le altre infrastrutture pubbliche alle trasformazioni  urbanistiche verificatesi al di fuori di una corretta programmazione  urbanistica. Si pensi, tanto per fare un esempio, alla diversa incidenza per  quanto riguarda la mobilità nei casi in cui strutture previste per attività  produttive o di magazzino merci vengano trasformate in attività commerciali.  Analogamente si pensi alle diverse esigenze per quanto riguarda il trasporto  pubblico o la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
		Con la presente proposta di legge, i Verdi e democratici per  l’Ulivo ribadiscono la propria contrarietà alla scelta di adeguare – sia pure  in modo più restrittivo – la vigente legislazione urbanistica provinciale alle  nuove disposizioni statali in materia di condono edilizio, con l’unica  eccezione, in omaggio al principio di uniformità su tutto il territorio  nazionale delle leggi penali, per quanto riguarda la nuova disciplina penale  introdotta dall’art. 32 del D.L. 269/2003. 
		Cons. dott. Roberto Bombarda  
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		Disegno di legge 
            Art. 1 
            1. Le misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale  e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione  dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e  delle occupazioni di aree demaniali previste dall’art. 32 del decreto legge 30  settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con  modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, non si  applicano nel territorio della Provincia autonoma di Trento, ad eccezione delle  disposizioni riguardanti l’oblazione penale per opere edilizie abusive ultimate  entro il 31 marzo 2003. 
            2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente per  quanto concerne eventuali responsabilità penali connesse all’esecuzione di  opere edilizie abusive, nel territorio della Provincia di Trento le norme per  la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e le sanzioni applicabili agli  illeciti edilizi sono quelle previste dal Titolo X della legge provinciale 5  settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e  successive modifiche ed integrazioni. 
            Art. 2 
          2. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.  |